Art. 152

Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore

In vigore dal 24 nov 2015
Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore [ e , paragrafo 1, lettera b), del codice] 1.   Quando una garanzia isolata viene fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore, la prova di tale impegno deve essere conservata dall’ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia. 2.   Quando una garanzia isolata viene fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore, il titolare del regime non può modificare il codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
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Art. 152 Regolamento (UE) 2015/2447 — Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore | Portale Normativo