Art. 150
Garanzia sotto forma di deposito in contanti
In vigore dal 24 nov 2015
Garanzia sotto forma di deposito in contanti
[, paragrafo 1, lettera a), del codice]
Quando è richiesta una garanzia per i regimi speciali o la custodia temporanea e viene disposta una garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti, tale garanzia è fornita alle autorità doganali dello Stato membro in cui le merci sono state vincolate al regime o sono in custodia temporanea.
Se un regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato o se il controllo dell’uso finale delle merci o la custodia temporanea si sono conclusi correttamente, la garanzia è rimborsata dall’autorità doganale dello Stato membro in cui è stata fornita.
Storico versioni
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