Art. 148

Garanzia isolata per un’obbligazione doganale potenziale

In vigore dal 24 nov 2015
Garanzia isolata per un’obbligazione doganale potenziale (, paragrafo 1, secondo comma, del codice) 1.   Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, una garanzia a copertura di una singola operazione (garanzia isolata) per un’obbligazione doganale potenziale copre l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione corrispondente all’obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell’aliquota di imposizione più elevata del dazio applicabile a merci del medesimo tipo. 2.   Se gli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci devono essere coperti dalla garanzia isolata, il calcolo è effettuato sulla base dell’aliquota di imposizione più elevata applicabile alle merci dello stesso tipo nello Stato membro in cui le merci sono vincolate al regime doganale o sono in custodia temporanea.
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Art. 148 Regolamento (UE) 2015/2447 — Garanzia isolata per un’obbligazione doganale potenziale | Portale Normativo