Art. 147
Sistemi elettronici relativi alle garanzie
In vigore dal 24 nov 2015
Sistemi elettronici relativi alle garanzie
( del codice)
Per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro è utilizzato un sistema elettronico a tal fine predisposto a norma dell’, paragrafo 1, del codice.
Il primo paragrafo del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema di gestione delle garanzie nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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