Art. 147 · Sistemi elettronici relativi alle garanzie

Art. 147

Sistemi elettronici relativi alle garanzie

In vigore dal 24 nov 2015
Sistemi elettronici relativi alle garanzie ( del codice) Per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative alle garanzie che possono essere utilizzate in più di uno Stato membro è utilizzato un sistema elettronico a tal fine predisposto a norma dell’, paragrafo 1, del codice. Il primo paragrafo del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema di gestione delle garanzie nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
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