Art. 284

Prova alternativa della conclusione di un’operazione di transito ATA

In vigore dal 24 nov 2015
Prova alternativa della conclusione di un’operazione di transito ATA [, paragrafo 3, lettera c), e , paragrafo 2, lettera c), del codice] 1.   L’operazione di transito ATA è considerata conclusa correttamente se il titolare del carnet ATA presenta, entro i termini di cui all’, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione ATA, o di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato A della convenzione di Istanbul se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione di Istanbul, e con soddisfazione delle autorità doganali, uno dei seguenti documenti che identificano le merci: a) i documenti di cui all’ della convenzione ATA se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione ATA, o di cui all’ dell’allegato A della convenzione di Istanbul se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione di Istanbul; b) un documento autenticato dall’autorità doganale attestante che le merci in questione sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita; c) un documento rilasciato dalle autorità doganali in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale. 2.   In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali.
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Art. 284 Regolamento (UE) 2015/2447 — Prova alternativa della conclusione di un’operazione di transito ATA | Portale Normativo