Art. 282
Formalità per le merci trasportate nell’ambito dell’operazione TIR ricevute da un destinatario autorizzato
In vigore dal 24 nov 2015
Formalità per le merci trasportate nell’ambito dell’operazione TIR ricevute da un destinatario autorizzato
[, paragrafo 3, lettera b), e , paragrafo 2, lettera b), del codice]
1. Al momento dell’arrivo delle merci in un luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’ del codice, il destinatario autorizzato è tenuto a:
a)
informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;
b)
scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione;
c)
dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell’ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;
d)
notificare all’ufficio doganale di destinazione i risultati dell’ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’autorizzazione per lo scarico delle merci.
2. Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell’arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l’ufficio doganale di partenza o di entrata.
3. Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell’ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza o di entrata al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.
4. Su richiesta del titolare del carnet TIR, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l’arrivo delle merci in un luogo specificato nell’autorizzazione di cui all’ del codice e contiene un riferimento all’MRN dell’operazione TIR e al carnet TIR. La ricevuta non è considerata una prova che l’operazione TIR è stata terminata ai sensi dell’, paragrafo 4, del presente regolamento.
5. Il destinatario autorizzato provvede affinché il carnet TIR, unitamente all’MRN dell’operazione TIR, siano presentati entro il termine fissato nell’autorizzazione all’ufficio doganale di destinazione al fine di porre termine all’operazione TIR in conformità dell’, paragrafo 4, del presente regolamento.
6. Si considera che il titolare del carnet TIR abbia soddisfatto agli obblighi che gli incombono a norma dell’, lettera o), della convenzione TIR quando il carnet TIR, unitamente al veicolo stradale, alla combinazione di veicoli o al container e alle merci, sono stati presentati intatti al destinatario autorizzato in un luogo precisato nell’autorizzazione.
Storico versioni
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