Art. 284 · Prova alternativa della conclusione di un’operazione di transito ATA

Art. 284

Prova alternativa della conclusione di un’operazione di transito ATA

In vigore dal 24 nov 2015
Prova alternativa della conclusione di un’operazione di transito ATA [, paragrafo 3, lettera c), e , paragrafo 2, lettera c), del codice] 1.   L’operazione di transito ATA è considerata conclusa correttamente se il titolare del carnet ATA presenta, entro i termini di cui all’, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione ATA, o di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato A della convenzione di Istanbul se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione di Istanbul, e con soddisfazione delle autorità doganali, uno dei seguenti documenti che identificano le merci: a) i documenti di cui all’ della convenzione ATA se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione ATA, o di cui all’ dell’allegato A della convenzione di Istanbul se il carnet è rilasciato ai sensi della convenzione di Istanbul; b) un documento autenticato dall’autorità doganale attestante che le merci in questione sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o di uscita; c) un documento rilasciato dalle autorità doganali in un paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale. 2.   In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali.
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