Art. 4
Organismo di certificazione
In vigore dal 17 nov 2015
Organismo di certificazione
1. L'organismo di certificazione, istituito dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionali oppure designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri organismi aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati alle persone fisiche che partecipano all'attività di cui all'.
L'organismo di certificazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. L'organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro dei certificati.
3. L'organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona certificata. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno cinque anni.
Storico versioni
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