Art. 5
Organismo di valutazione
In vigore dal 17 nov 2015
Organismo di valutazione
1. L'organismo di valutazione, designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri organismi aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per le persone fisiche di cui all'. L'organismo di certificazione di cui all' può anche assumere la funzione di organismo di valutazione.
L'organismo di valutazione è imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da vertere sulle competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato I.
3. L'organismo di valutazione adotta procedure di comunicazione e registrazione dei dati per documentare i risultati individuali e generali della valutazione.
4. L'organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi di esame e la documentazione pertinenti e posseggano le competenze adeguate nella materia di esame. Predispone inoltre l'apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.
Storico versioni
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