Art. 6
Notifica
In vigore dal 17 nov 2015
Notifica
1. Entro il 1o gennaio 2017 gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 (4), il nome e il recapito degli organismi di certificazione per le persone fisiche di cui all', nonché i titoli dei certificati rilasciati alle persone fisiche che soddisfano le condizioni di cui all'.
2. Gli Stati membri aggiornano i dati comunicati in conformità al paragrafo 1, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.
Storico versioni
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