Art. 3

Rilascio di certificati alle persone fisiche

In vigore dal 17 nov 2015
Rilascio di certificati alle persone fisiche 1.   Un organismo di certificazione ai sensi dell' rilascia un certificato alle persone fisiche che hanno superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all' e incentrato sulle competenze e le conoscenze minime di cui all'allegato I. 2.   Il certificato contiene almeno i seguenti dati: a) nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza; b) attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere; c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato. 3.   I titolari di certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 sono considerati idonei a svolgere tutte le attività di cui all' e un organismo di certificazione ai sensi dell' può rilasciare un certificato al titolare di questa qualifica senza che questi debba sostenere nuovamente l'esame.
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