Art. 2

Certificazione delle persone fisiche

In vigore dal 17 nov 2015
Certificazione delle persone fisiche 1.   Le persone fisiche addette alle attività di cui all' possiedono un certificato di cui all'. 2.   Le persone fisiche che svolgono una delle attività di cui all' non sono soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché soddisfino le seguenti condizioni: a) sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, che riguarda l'attività in questione e b) svolgono l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un idoneo certificato che si assume la piena responsabilità della corretta esecuzione dell'attività. La deroga di cui al primo comma si applica al periodo, che non può superare 12 mesi in totale, trascorso a svolgere le attività di cui all'. 3.   Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione dei commutatori elettrici.
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Certificazione delle persone fisiche (Art. 2 Regolamento (UE) 2015/2066) — Testo vigente | Portale Normativo