Art. 9

Comunicazione della decisione congiunta

In vigore dal 16 ott 2015
Comunicazione della decisione congiunta (1)   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica al richiedente, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione congiunta di cui all', paragrafo 5, unitamente alle informazioni sulla relative attuazione nelle rispettive autorizzazioni nazionali, se del caso, entro il termine specificato nel calendario ai sensi dell', paragrafo 2, lettera j). (2)   L'autorità di vigilanza su base consolidata conferma alle autorità competenti interessate di aver comunicato la decisione congiunta al richiedente. (3)   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate discutono, se del caso, la decisione congiunta con gli enti stabiliti nella rispettiva giurisdizione e soggetti a tale decisione per spiegarne i dettagli e l'applicazione.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2016/100 — Comunicazione della decisione congiunta | Portale Normativo