Art. 10

Procedura di adozione della decisione in mancanza di decisione congiunta

In vigore dal 16 ott 2015
Procedura di adozione della decisione in mancanza di decisione congiunta (1)   Se non è raggiunto un accordo entro il periodo di tempo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'Autorità bancaria europea (ABE) su richiesta di una delle autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa. (2)   Se non è raggiunta una decisione congiunta entro il periodo di tempo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata di cui all'articolo 20, paragrafo 4, primo comma, di detto regolamento è documentata per iscritto ed è adottata entro la data più lontana tra le seguenti: a) un mese dopo la scadenza del periodo di tempo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, se nessuna delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, quarto comma, del medesimo regolamento; b) un mese dopo la data in cui l'ABE fornisce un parere ai sensi del paragrafo 1, qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata abbia consultato l'ABE entro il periodo di tempo di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; c) un mese dopo l'adozione da parte dell'ABE di una decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. (3)   In caso di consultazione dell'ABE a norma del paragrafo 1, la decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata di cui al paragrafo 2 include una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere espresso da tale Autorità.
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