Art. 11

Elaborazione delle decisioni adottate in mancanza di decisione congiunta

In vigore dal 16 ott 2015
Elaborazione delle decisioni adottate in mancanza di decisione congiunta La decisione adottata dall'autorità di vigilanza su base consolidata in mancanza di decisione congiunta include tutti gli elementi elencati all', paragrafo 3, secondo il caso.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2016/100 — Elaborazione delle decisioni adottate in mancanza di decisione congiunta | Portale Normativo