Art. 7

Preparazione del progetto di decisione congiunta

In vigore dal 16 ott 2015
Preparazione del progetto di decisione congiunta (1)   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la relazione di valutazione di cui all' a un'autorità competente interessata qualora tale contributo rilevi ai fini della valutazione di detta autorità competente interessata. (2)   Come indicato nel calendario ai sensi dell', paragrafo 2, lettera e), l'autorità di vigilanza su base consolidata avvia un dialogo con le autorità competenti interessate alla luce delle relazioni di valutazione elaborate dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti interessate, allo scopo di preparare un progetto di decisione congiunta. (3)   L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara un progetto di decisione congiunta pienamente motivata che include ciascuno dei seguenti elementi: a) la denominazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle autorità competenti interessate coinvolte nel progetto di decisione congiunta; b) la denominazione del gruppo di enti e un elenco di tutti gli enti del gruppo ai quali il progetto di decisione congiunta si riferisce e si applica, unitamente ai dettagli dell'ambito di applicazione di detto progetto; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, al perfezionamento e all'applicazione del progetto di decisione congiunta; d) la data del progetto di decisione congiunta e degli eventuali aggiornamenti rilevanti in caso di estensioni o modifiche sostanziali di cui all'; e) un parere sulla concessione dell'autorizzazione richiesta sulla base delle relazioni di valutazione di cui all'; f) se il parere di cui alla lettera e) è favorevole alla concessione dell'autorizzazione richiesta, la data di decorrenza di detta concessione; g) una breve descrizione dei risultati delle valutazioni per ciascun ente del gruppo; h) raccomandazioni sul rimedio di eventuali carenze rilevate durante la valutazione della domanda e il raggiungimento di una decisione congiunta sulla stessa; i) eventuali condizioni che il richiedente è tenuto a rispettare, compresa la motivazione corrispondente, prima di utilizzare l'autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi; j) la data di riferimento alla quale si riferiscono le lettere g), h) e i); k) il calendario per soddisfare le condizioni di cui alla lettera i) o per trasmettere le raccomandazioni indicate alla lettera h), a seconda dei casi; l) il calendario di attuazione del progetto di decisione congiunta nelle rispettive autorizzazioni nazionali, se applicabile. (4)   L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il progetto di decisione congiunta alle autorità competenti interessate ai fini del dialogo di cui all', paragrafo 2, lettera h), se del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:100:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo