Art. 6
Preparazione delle relazioni di valutazione
In vigore dal 16 ott 2015
Preparazione delle relazioni di valutazione
(1) Le autorità competenti interessate e l'autorità di vigilanza su base consolidata valutano la domanda in base alla ripartizione delle mansioni stabilita conformemente all', paragrafo 1. Le valutazioni assumono la forma di relazioni di valutazione.
(2) Ciascuna autorità competente interessata trasmette la propria relazione di valutazione all'autorità di vigilanza su base consolidata entro la data specificata nel calendario ai sensi dell', paragrafo 2, lettera d).
(3) Ogni relazione di valutazione include almeno tutti i seguenti elementi:
a)
un parere sull'opportunità o meno di concedere l'autorizzazione richiesta, alla luce dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafi 4 e 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, unitamente alla motivazione a sostegno del parere;
b)
condizioni, se presenti, a cui subordinare tale autorizzazione, compresi la motivazione corrispondente e il calendario per il loro soddisfacimento;
c)
le valutazioni inerenti alle questioni che le autorità competenti sono chiamate a valutare conformemente ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 concernenti le autorizzazioni di cui agli articoli 143, 144, 151, 283, 312 o 363 di detto regolamento;
d)
raccomandazioni, se presenti, sul rimedio di carenze rilevate durante la valutazione della domanda e il raggiungimento di una decisione congiunta sulla stessa.
Storico versioni
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