Art. 5

Programmazione delle fasi della procedura di adozione della decisione congiunta

In vigore dal 16 ott 2015
Programmazione delle fasi della procedura di adozione della decisione congiunta (1)   Prima dell'avvio della procedura di adozione della decisione congiunta, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate concordano il calendario di esecuzione delle varie fasi di tale procedura e la ripartizione delle mansioni. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce il calendario dopo aver considerato le opinioni e le riserve espresse dalle autorità competenti interessate. Il calendario è fissato entro sei settimane dal ricevimento di una domanda completa. Dopo il perfezionamento, l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette il calendario alle autorità competenti interessate. (2)   Il calendario include la data di ricevimento della domanda completa ai sensi dell', paragrafo 9, e almeno le seguenti fasi: a) accordo sul calendario e la ripartizione delle mansioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate; b) accordo sull'ampiezza del coinvolgimento di autorità di vigilanza di paesi terzi a norma dell'; c) dialogo tra l'autorità di vigilanza su base consolidata, le autorità competenti interessate e il richiedente sui dettagli della domanda, qualora ciò sia ritenuto necessario dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti interessate; d) trasmissione delle relazioni di valutazione da parte delle autorità competenti interessate all'autorità di vigilanza su base consolidata ai sensi dell', paragrafo 2; e) dialogo sulle relazioni di valutazione tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate a norma dell', paragrafo 2; f) preparazione e presentazione del progetto di decisione congiunta da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate conformemente all', paragrafi 3 e 4; g) consultazione sul progetto di decisione congiunta con il richiedente, qualora sia previsto dalla legislazione di uno Stato membro; h) dialogo tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate sul progetto di decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 4; i) presentazione del progetto di decisione congiunta da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle autorità competenti interessate, ai fini del raggiungimento di un accordo e della decisione congiunta conformemente all'; j) comunicazione della decisione congiunta al richiedente ai sensi dell'. (3)   Il calendario soddisfa tutti i seguenti requisiti: a) è proporzionato alla portata della domanda; b) tiene conto dell'entità e della complessità di ciascun compito svolto dalle autorità competenti interessate e dall'autorità di vigilanza su base consolidata, nonché della complessità degli enti del gruppo cui deve essere applicata la decisione congiunta; c) tiene conto, per quanto possibile, delle altre attività intraprese dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti interessate in base al programma di revisione prudenziale del collegio di cui all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) della Commissione 2016/98. (4)   La ripartizione delle mansioni prende in considerazione i seguenti elementi: a) la portata e la complessità della domanda; b) la rilevanza della portata della domanda per ciascun ente; c) il tipo e la localizzazione delle esposizioni o dei rischi cui si riferisce la domanda; d) la misura in cui le esposizioni o i rischi assunti in una determinata giurisdizione contribuiscono al carattere sostanziale di modifiche od estensioni dei modelli se valutati a livello consolidato; e) la capacità dell'autorità di vigilanza su base consolidata e di ciascuna autorità competente interessata a svolgere i compiti necessari per eseguire una valutazione e fornire un parere pienamente motivato. Ai fini del primo comma, lettera c), qualora la localizzazione geografica di esposizioni o rischi differisca dalla localizzazione in cui le esposizioni o i rischi sono gestiti, accreditati o negoziati, la ripartizione delle mansioni stabilisce responsabilità distinte per le autorità competenti dello Stato membro in cui le esposizioni o i rischi sono localizzati e per le autorità competenti dello Stato membro in cui tali esposizioni o rischi sono gestiti, accreditati o negoziati. (5)   L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica al richiedente una data indicativa per il dialogo di cui al paragrafo 2, lettera c), e una data stimata per la comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera i). (6)   Qualora occorra aggiornare il calendario o la ripartizione delle mansioni, l'autorità di vigilanza su base consolidata procede in tal senso in consultazione con le autorità competenti interessate.
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