Art. 13
Estensioni o modifiche sostanziali del modello
In vigore dal 16 ott 2015
Estensioni o modifiche sostanziali del modello
(1) Qualora una domanda di autorizzazione riguardi estensioni o modifiche sostanziali del modello conformemente all'articolo 143, paragrafo 3, all'articolo 151, paragrafo 4 o 9, all'articolo 283, all'articolo 312, paragrafo 2, o all'articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza degli enti interessati da queste estensioni o modifiche sostanziali del modello collaborano, in piena consultazione, per decidere se concedere l'autorizzazione richiesta conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013, seguendo la procedura di cui agli articoli da 3 a 9 del presente regolamento.
(2) Il calendario della procedura di adozione della decisione congiunta per la concessione dell'autorizzazione per estensioni e modifiche sostanziali soddisfa tutti i seguenti requisiti:
a)
è proporzionato alla portata delle estensioni o delle modifiche sostanziali del modello;
b)
è proporzionato ai compiti e alla ripartizione delle mansioni tra l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti interessate responsabili della vigilanza degli enti interessati da queste estensioni o modifiche sostanziali del modello.
Ai fini del primo comma, lettera b), se la domanda riguarda un'estensione o una modifica sostanziale del modello che interessa enti stabiliti in un solo Stato membro, i tempi concessi all'autorità di vigilanza su base consolidata in tutti gli aspetti della procedura di cui agli articoli da 3 a 9 sono mantenuti al minimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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