Art. 13
Comunicazioni
In vigore dal 15 ott 2015
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro ogni martedì per la settimana precedente, i quantitativi per i quali sono stati stipulati contratti e i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto.
2. Entro la fine di ciascun mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione per il mese precedente:
a)
i quantitativi di prodotti conferiti all'ammasso e svincolati dall'ammasso nel mese di cui trattasi;
b)
i quantitativi di prodotti all'ammasso alla fine del mese di cui trattasi;
c)
i quantitativi di prodotti per i quali è terminato il periodo di ammasso contrattuale.
3. Le comunicazioni degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate a norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7).
Storico versioni
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