Art. 15

Misure relative ai quantitativi inutilizzati

In vigore dal 15 ott 2015
Misure relative ai quantitativi inutilizzati Se del caso, gli eventuali quantitativi inutilizzati residui dopo il 15 gennaio 2016 sono messi a disposizione degli Stati membri che, entro il 31 dicembre 2015, comunicano alla Commissione la loro intenzione di fare un maggior ricorso al regime di aiuti all'ammasso privato. La ripartizione per Stato membro, che è effettuata tenendo conto dei quantitativi richiesti dagli Stati membri fino al 15 gennaio 2016, e il termine per la presentazione delle domande sono stabiliti mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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