Art. 14

Misure per il rispetto del quantitativo massimo

In vigore dal 15 ott 2015
Misure per il rispetto del quantitativo massimo Gli Stati membri garantiscono la presenza di un sistema basato su criteri oggettivi e non discriminatori che consenta di evitare il superamento dei quantitativi massimi per Stato membro di cui all'allegato.
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