Art. 12

Pagamento dell'aiuto

In vigore dal 15 ott 2015
Pagamento dell'aiuto 1.   L'aiuto o, nei casi in cui è stato concesso un anticipo a norma dell', il saldo dell'aiuto, è versato sulla base di una domanda di pagamento presentata dalla parte contraente nei tre mesi successivi al termine del periodo di ammasso contrattuale. 2.   Se la parte contraente non è stata in grado di presentare i documenti giustificativi entro il termine di tre mesi, benché si fosse prontamente adoperata per averli entro il termine suddetto, possono essere concesse proroghe per una durata complessiva non superiore a tre mesi. 3.   Il pagamento dell'aiuto, o del saldo dell'aiuto, è effettuato nei 120 giorni successivi al giorno in cui è stata presentata la domanda di pagamento dell'aiuto, sempreché siano stati adempiuti gli obblighi contrattuali e sia stato eseguito il controllo finale. Tuttavia, se è in corso un'indagine amministrativa, non sono effettuati pagamenti fino a quando non sia stato riconosciuto il diritto all'aiuto. 4.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore al quantitativo contrattuale e pari almeno al 95 % di tale quantitativo, l'aiuto è versato per il quantitativo effettivamente all'ammasso. Tuttavia, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, l'autorità competente può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto. 5.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso nel corso del periodo di ammasso contrattuale è inferiore alle percentuali indicate al paragrafo 4, ma pari almeno all'80 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto per il quantitativo effettivamente all'ammasso è ridotto della metà. Tuttavia l'autorità competente, qualora accerti che la parte contraente ha agito deliberatamente o per negligenza, può decidere di ridurre ulteriormente o di non versare l'aiuto. 6.   Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo effettivamente all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è inferiore all'80 % del quantitativo contrattuale, non è versato alcun aiuto. 7.   Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ancora ammissibile all'aiuto è pari almeno al quantitativo minimo previsto dall', paragrafo 2. La stessa regola si applica quando una parte di un lotto all'ammasso è svincolata per tale motivo prima della scadenza del periodo minimo di ammasso. I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo effettivamente all'ammasso di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.
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