Art. 3
Ammissibilità dei prodotti
In vigore dal 15 ott 2015
Ammissibilità dei prodotti
1. Per poter beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato di cui all' (nel prosieguo: «l'aiuto»), i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile, devono essere originari dell'Unione e avere, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale, un'età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e a un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati membri per gli altri formaggi.
2. I formaggi devono essere conformi ai seguenti requisiti:
a)
ciascun lotto pesa almeno 0,5 tonnellate;
b)
recano l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;
c)
recano la data di entrata all'ammasso;
d)
non sono stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza;
e)
sono conservati nello Stato membro nel quale sono prodotti.
3. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di indicare la data di entrata all'ammasso di cui al paragrafo 2, lettera c), sui formaggi non si applichi se il responsabile del magazzino di ammasso si impegna a tenere un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, vengono registrate le indicazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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