Art. 5

Incameramento e svincolo della cauzione

In vigore dal 15 ott 2015
Incameramento e svincolo della cauzione 1.   La cauzione di cui all', paragrafo 6, lettera h), viene incamerata se: a) la domanda di contratto viene ritirata; b) il quantitativo determinato nell'ambito dei controlli di cui all', paragrafo 2, è inferiore al 95 % del quantitativo indicato nella domanda di cui all', paragrafo 6, lettera d). In tal caso, il contratto non è concluso; c) meno del 95 % del quantitativo contrattuale è conferito e conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale, a rischio e pericolo della parte contraente ai sensi dell' e alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera a). 2.   Se la domanda di contratto non è accettata, la cauzione è svincolata immediatamente. 3.   Le cauzioni sono svincolate con riguardo ai quantitativi per i quali le obbligazioni contrattuali sono state soddisfatte.
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