Art. 5
Incameramento e svincolo della cauzione
In vigore dal 15 ott 2015
Incameramento e svincolo della cauzione
1. La cauzione di cui all', paragrafo 6, lettera h), viene incamerata se:
a)
la domanda di contratto viene ritirata;
b)
il quantitativo determinato nell'ambito dei controlli di cui all', paragrafo 2, è inferiore al 95 % del quantitativo indicato nella domanda di cui all', paragrafo 6, lettera d). In tal caso, il contratto non è concluso;
c)
meno del 95 % del quantitativo contrattuale è conferito e conservato in ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale, a rischio e pericolo della parte contraente ai sensi dell' e alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera a).
2. Se la domanda di contratto non è accettata, la cauzione è svincolata immediatamente.
3. Le cauzioni sono svincolate con riguardo ai quantitativi per i quali le obbligazioni contrattuali sono state soddisfatte.
Storico versioni
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