Art. 11

Anticipo dell'aiuto

In vigore dal 15 ott 2015
Anticipo dell'aiuto 1.   Dopo 60 giorni di ammasso e su richiesta della parte contraente, può essere versato un solo anticipo dell'aiuto, previa costituzione, da parte del contraente, di una cauzione pari all'importo dell'anticipo, maggiorato del 10 %. 2.   L'importo dell'anticipo non può eccedere quello dell'aiuto corrispondente ad un periodo di ammasso di 90 giorni. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata non appena è versato il saldo dell'aiuto.
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