Art. 9

Svincolo dall'ammasso

In vigore dal 15 ott 2015
Svincolo dall'ammasso 1.   Le operazioni di svincolo dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale. 2.   Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi oppure, previa autorizzazione dell'autorità competente, per quantità inferiori. Tuttavia, nel caso di cui all', paragrafo 5, lettera a), possono essere svincolati dall'ammasso soltanto quantitativi sigillati. 3.   La parte contraente informa l'autorità competente della sua intenzione di iniziare a svincolare i prodotti dall'ammasso, secondo le disposizioni stabilite nell', paragrafo 6. 4.   Se il requisito stabilito al paragrafo 3 non è rispettato ma l'autorità competente, nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso, ha ricevuto prove, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall'ammasso e i quantitativi interessati, l'aiuto è ridotto del 15 % ed è versato solo per il periodo per il quale la parte contraente fornisce all'autorità competente la prova che il prodotto è stato mantenuto in ammasso contrattuale. 5.   Se il requisito stabilito al paragrafo 3 non è rispettato e l'autorità competente, nei 30 giorni successivi allo svincolo dal luogo di ammasso, non ha ricevuto prove sufficienti, da essa ritenute soddisfacenti, circa la data di svincolo dall'ammasso e i quantitativi interessati, non è versato alcun aiuto per il contratto di cui trattasi e, se del caso, la cauzione relativa a detto contratto è integralmente incamerata.
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