Art. 7
Formato leggibile dall'uomo
In vigore dal 2 ott 2015
Formato leggibile dall'uomo
1. I fabbricanti stampano sull'imballaggio i seguenti dati dell'identificativo univoco in formato leggibile dall'uomo:
a)
il codice del prodotto;
b)
il numero di serie;
c)
il numero di rimborso nazionale o un altro numero nazionale che identifica il medicinale, se richiesto dallo Stato membro in cui il prodotto è destinato ad essere immesso sul mercato e se non è stampato in altre parti dell'imballaggio.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la somma delle due dimensioni più lunghe dell'imballaggio sia pari o inferiore a 10 centimetri.
3. Se le dimensioni dell'imballaggio lo consentono, i dati leggibili dall'uomo sono adiacenti al codice a barre bidimensionale che contiene l'identificativo univoco.
Storico versioni
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