Art. 9

Codici a barre sull'imballaggio

In vigore dal 2 ott 2015
Codici a barre sull'imballaggio I medicinali che devono presentare le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54 bis della direttiva 2001/83/CE, ai fini di identificazione e verifica dell'autenticità, non recano sull'imballaggio nessun altro codice a barre bidimensionale visibile diverso dal codice a barre bidimensionale che contiene l'identificativo univoco.
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