Art. 8

Informazioni supplementari nel codice a barre bidimensionale

In vigore dal 2 ott 2015
Informazioni supplementari nel codice a barre bidimensionale I fabbricanti possono includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, purché siano autorizzati dall'autorità competente, conformemente al titolo V della direttiva 2001/83/CE.
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