Art. 8
Informazioni supplementari nel codice a barre bidimensionale
In vigore dal 2 ott 2015
Informazioni supplementari nel codice a barre bidimensionale
I fabbricanti possono includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, purché siano autorizzati dall'autorità competente, conformemente al titolo V della direttiva 2001/83/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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