Art. 39
Accesso da parte delle competenti autorità nazionali
In vigore dal 2 ott 2015
Accesso da parte delle competenti autorità nazionali
Un soggetto giuridico che istituisce e gestisce un archivio utilizzato per la verifica dell'autenticità o la disattivazione degli identificativi univoci dei medicinali immessi sul mercato in uno Stato membro concede alle autorità competenti di tale Stato membro l'accesso a detto archivio e alle informazioni ivi contenute per i seguenti scopi:
a)
supervisione del funzionamento degli archivi e indagine sui potenziali casi di falsificazione;
b)
rimborso;
c)
farmacovigilanza o farmacoepidemiologia.
Storico versioni
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