Art. 41
Prodotti forniti a titolo di campioni gratuiti
In vigore dal 2 ott 2015
Prodotti forniti a titolo di campioni gratuiti
Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio che intende fornire uno dei suoi medicinali a titolo di campione gratuito in conformità all'articolo 96 della direttiva 2001/83/CE indica, qualora tale prodotto presenti le caratteristiche di sicurezza, che si tratta di un campione gratuito nel sistema di archivi e garantisce la disattivazione del suo identificativo univoco prima di fornirlo alle persone autorizzate a prescriverlo.
Storico versioni
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