Art. 23

Disposizioni volte a tenere conto delle specificità della catena di fornitura degli Stati membri

In vigore dal 2 ott 2015
Disposizioni volte a tenere conto delle specificità della catena di fornitura degli Stati membri Per tenere conto, ove necessario, delle specificità della catena di fornitura nel loro territorio, gli Stati membri possono esigere che i grossisti verifichino le caratteristiche di sicurezza e disattivino l'identificativo univoco di un medicinale prima di fornire tale medicinale ad uno qualsiasi dei seguenti soggetti o istituzioni: a) soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico che non esercitano la propria attività all'interno di una struttura sanitaria o di una farmacia; b) veterinari e dettaglianti di medicinali veterinari; c) dentisti; d) optometristi e ottici; e) paramedici e medici di emergenza; f) forze armate, polizia e altre istituzioni governative che conservano scorte di medicinali ai fini della protezione civile e della protezione dalle catastrofi; g) università e altri istituti di istruzione superiore che utilizzano medicinali a fini di ricerca e istruzione, eccettuate le strutture sanitarie; h) stabilimenti carcerari; i) scuole; j) ospizi; k) case di cura.
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Disposizioni volte a tenere conto delle specificità della catena di fornitura degli Stati membri (Art. 23 Regolamento (UE) 2016/161) — Testo vigente | Portale Normativo