Art. 24

Misure da prendere da parte dei grossisti in caso di manomissione o sospetta falsificazione

In vigore dal 2 ott 2015
Misure da prendere da parte dei grossisti in caso di manomissione o sospetta falsificazione I grossisti non forniscono né esportano un medicinale se hanno motivo di ritenere che l'imballaggio sia stato manomesso, o se la verifica delle caratteristiche di sicurezza del medicinale indica che il prodotto può non essere autentico. Ne informano immediatamente le autorità competenti.
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