Art. 22
Disattivazione degli identificatori unici da parte dei grossisti
In vigore dal 2 ott 2015
Disattivazione degli identificatori unici da parte dei grossisti
I grossisti verificano l'autenticità di un identificativo univoco e lo disattivano nei seguenti medicinali:
a)
i medicinali che intendono distribuire al di fuori dell'Unione;
b)
i medicinali restituiti da soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico o da un altro grossista e che non possono essere reinseriti nello stock destinato alla vendita;
c)
i medicinali destinati alla distruzione;
d)
i medicinali che, pur essendo in loro possesso materiale, sono richiesti a titolo di campioni dalle autorità competenti;
e)
i medicinali che intendono distribuire ai soggetti o alle istituzioni di cui all', ove prescritto dalla legislazione nazionale a norma dello stesso articolo.
Storico versioni
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