Art. 22

Disattivazione degli identificatori unici da parte dei grossisti

In vigore dal 2 ott 2015
Disattivazione degli identificatori unici da parte dei grossisti I grossisti verificano l'autenticità di un identificativo univoco e lo disattivano nei seguenti medicinali: a) i medicinali che intendono distribuire al di fuori dell'Unione; b) i medicinali restituiti da soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico o da un altro grossista e che non possono essere reinseriti nello stock destinato alla vendita; c) i medicinali destinati alla distruzione; d) i medicinali che, pur essendo in loro possesso materiale, sono richiesti a titolo di campioni dalle autorità competenti; e) i medicinali che intendono distribuire ai soggetti o alle istituzioni di cui all', ove prescritto dalla legislazione nazionale a norma dello stesso articolo.
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