Art. 21
Deroghe all'articolo 20, lettera b)
In vigore dal 2 ott 2015
Deroghe all', lettera b)
La verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco di un medicinale non è prescritta a norma dell', lettera b), in uno dei seguenti casi:
a)
il medicinale cambia proprietario, ma resta in possesso materiale dello stesso grossista;
b)
il medicinale è distribuito all'interno del territorio di uno Stato membro tra due depositi appartenenti allo stesso grossista o allo stesso soggetto giuridico, senza che abbia luogo una vendita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2016:161:oj#art-21