Art. 12

Identificativi univoci disattivati

In vigore dal 2 ott 2015
Identificativi univoci disattivati Un medicinale recante un identificativo univoco disattivato non può più essere ulteriormente distribuito o fornito al pubblico, eccetto nelle seguenti situazioni: a) l'identificativo univoco è stato disattivato in conformità all', lettera a), e il medicinale è distribuito ai fini dell'esportazione al di fuori dell'Unione; b) l'identificativo univoco è stato disattivato prima della fornitura dei medicinali al pubblico, a norma degli o 41; c) l'identificativo univoco è stato disattivato in conformità all', lettera b) o c), o all' e il medicinale è fornito al soggetto responsabile del suo smaltimento; d) l'identificativo univoco è stato disattivato in conformità all', lettera d), e il medicinale è fornito alle competenti autorità nazionali.
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