Art. 13

Riattivazione di un identificativo univoco disattivato

In vigore dal 2 ott 2015
Riattivazione di un identificativo univoco disattivato 1.   I fabbricanti, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico possono riattivare un identificativo univoco disattivato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il soggetto che effettua la riattivazione dispone della stessa autorizzazione o legittimazione ed esegue tale operazione negli stessi locali del soggetto che ha disattivato l'identificativo univoco; b) la riattivazione dell'identificativo univoco ha luogo non più di dieci giorni dopo la sua disattivazione; c) la confezione del medicinale non è scaduta; d) la confezione del medicinale non è stata registrata nel sistema di archivi come richiamata, ritirata, destinata alla distruzione o rubata e il soggetto che effettua la riattivazione non è a conoscenza di un furto della confezione; e) il medicinale non è stato fornito al pubblico. 2.   I medicinali recanti un identificativo univoco che non può essere riportato a uno status attivo poiché le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, non è reinserito nello stock destinato alla vendita.
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