Art. 6

Metodi di individuazione

In vigore dal 10 ago 2015
Metodi di individuazione 1.   Metodi di individuazione di cui all'allegato I, capitoli I e II, vengono utilizzati per esaminare i campioni di cui all' nei casi in cui vi sia motivo di sospettare una contaminazione da Trichine. 2.   Tutti i campioni positivi vengono inviati al laboratorio nazionale di riferimento o al laboratorio di riferimento dell'Unione al fine di identificare le specie di Trichine interessate.
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