Art. 6
Metodi di individuazione
In vigore dal 10 ago 2015
Metodi di individuazione
1. Metodi di individuazione di cui all'allegato I, capitoli I e II, vengono utilizzati per esaminare i campioni di cui all' nei casi in cui vi sia motivo di sospettare una contaminazione da Trichine.
2. Tutti i campioni positivi vengono inviati al laboratorio nazionale di riferimento o al laboratorio di riferimento dell'Unione al fine di identificare le specie di Trichine interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:1375:oj#art-6