Art. 8

Riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata

In vigore dal 10 ago 2015
Riconoscimento ufficiale delle aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata 1.   Ai fini del presente regolamento laddove siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'allegato IV l'autorità competente può riconoscere ufficialmente un'azienda o un comparto che applicano condizioni di stabulazione controllata. 2.   Le aziende o un comparto che applicano condizioni di stabulazione controllata in Belgio o Danimarca conformemente all', paragrafo 3, lettera c), al 1o giugno 2014 sono considerati ufficialmente riconosciuti per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata di cui all'allegato IV.
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