Art. 10
Ispezioni presso le aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata
In vigore dal 10 ago 2015
Ispezioni presso le aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata
L'autorità competente si assicura che le aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata vengano sottoposte periodicamente ad ispezione.
La frequenza delle ispezioni si basa sul rischio, prendendo in considerazione i precedenti per quanto riguarda la contaminazione e la prevalenza della stessa, le rilevazioni precedenti, la zona geografica, la fauna selvatica locale interessata, le pratiche di allevamento, il controllo veterinario e la conformità degli allevatori.
L'autorità competente si assicura che i suini domestici provenienti da tali da aziende siano esaminati conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 1.
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