Art. 9

Obbligo d'informazione da parte degli operatori del settore alimentare

In vigore dal 10 ago 2015
Obbligo d'informazione da parte degli operatori del settore alimentare Gli operatori del settore alimentare delle aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni si stabulazione controllata informano le autorità competenti nel caso in cui una delle condizioni di cui all'allegato IV non sia più rispettata, ovvero nel caso in cui si verifichino cambiamenti che potrebbero avere conseguenze sulla qualifica dell'azienda rispetto alle Trichine.
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