Art. 12

Ritiro della qualifica ufficiale relativa all'applicazione di condizioni di stabulazione controllata

In vigore dal 10 ago 2015
Ritiro della qualifica ufficiale relativa all'applicazione di condizioni di stabulazione controllata 1.   Nel caso in cui i risultati delle ispezioni condotte conformemente all' dimostrino che le condizioni di cui all'allegato IV non sono più soddisfatte, l'autorità competente revoca immediatamente la qualifica ufficiale delle aziende. 2.   Nel caso in cui i suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata risultino positivi al test di individuazione della presenza di Trichine, l'autorità competente procede immediatamente a: a) revocare la qualifica ufficiale dell'azienda; b) esaminare tutti i suini domestici di quell'azienda al momento della macellazione; c) rintracciare e sottoporre ad analisi tutti gli animali riproduttori arrivati nell'azienda e, nella misura del possibile, tutti quelli che hanno lasciato l'azienda nei sei mesi precedenti il risultato positivo. A tale scopo sono prelevati campioni di carne da esaminare per individuare la presenza di Trichine, usando i metodi di individuazione di cui all'allegato I, capitoli I e II; d) ove opportuno e possibile, studiare la diffusione della contaminazione da parassiti imputabile alla distribuzione delle carni di suini domestici macellati nel periodo precedente il risultato positivo; e) informare la Commissione e gli altri Stati membri; f) avviare, ove opportuno, un'indagine epidemiologica per individuare le cause della contaminazione; g) adottare misure adeguate nel caso in cui non sia possibile identificare le carcasse contaminate nel mattatoio, tra cui: i) aumentare le dimensioni dei campioni di carni prelevati per le analisi delle carcasse sospette; o ii) dichiarare le carcasse non adatte al consumo umano; e iii) adottare misure adeguate per l'eliminazione delle carcasse sospette e delle relative parti, nonché di quelle risultate positive ai test. 3.   A seguito della revoca del riconoscimento, è possibile per le aziende ottenere nuovamente il riconoscimento ufficiale una volta che i problemi identificati siano stati risolti e il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato IV sia stato comprovato dall'autorità competente. 4.   Nel caso in cui dall'ispezione sia emersa un'inosservanza dell' o un risultato positivo in un'azienda facente parte di un comparto, quest'ultima deve essere rimossa da tale comparto finché non sia stata ristabilita la conformità.
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