Art. 14
Documenti
In vigore dal 10 ago 2015
Documenti
1. Nel certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di animali vivi della specie suina domestica conforme al modello 2 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, il veterinario ufficiale inserisce le informazioni sul riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata, come stabilito all' del presente regolamento.
2. Nel certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di suini domestici conforme ai modelli POR-X e POR-Y dell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, il veterinario ufficiale inserisce le informazioni sul riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità competente di un paese terzo dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata equivalenti a quelle stabilite nell'allegato IV del presente regolamento.
3. Il certificato veterinario conforme ai modelli «POR» dell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, che accompagna le partite di carni destinate all'importazione nell'Unione da paesi terzi, è corredato dal veterinario ufficiale dell'attestato sanitario dell'esame per l'individuazione della presenza di Trichine eseguito in conformità dell' del presente regolamento nel paese terzo di origine delle carni.
4. Il certificato sanitario e di polizia sanitaria, il cui modello figura nell'allegato II della decisione 2000/572/CE, che accompagna le partite di preparazioni di carni destinate all'importazione nell'Unione da paesi terzi, è corredato dal veterinario ufficiale dell'attestato sanitario dell'esame per l'individuazione della presenza di Trichine eseguito in conformità dell' del presente regolamento nel paese terzo di origine delle carni.
5. Il certificato sanitario e di polizia sanitaria, il cui modello è riportato nell'allegato III della decisione 2007/777/CE, che accompagna le partite di taluni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati all'importazione nell'Unione da paesi terzi, è corredato dal veterinario ufficiale dell'attestato sanitario dell'esame per l'individuazione della presenza di Trichine effettuato in conformità dell' del presente regolamento nel paese terzo di origine delle carni.
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