Art. 13
Condizioni sanitarie per l'importazione
In vigore dal 10 ago 2015
Condizioni sanitarie per l'importazione
1. Le carni contenenti muscolatura striata di specie animali che possono essere portatrici di Trichine possono essere importate nell'Unione soltanto se, prima dell'esportazione, sono state sottoposte all'esame per l'individuazione della presenza di Trichine conformemente a norme equivalenti a quelle degli nel paese terzo in cui gli animali sono stati macellati.
2. paese terzo può applicare le deroghe di cui all', paragrafi 2 e 3, soltanto se ha informato la Commissione circa l'applicazione di tali deroghe e se figura nell'elenco a tal fine previsto:
i)
nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per le importazioni di animali vivi della specie suina domestica;
ii)
nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per le importazioni di carni fresche di suini domestici; o
iii)
nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE per le importazioni di prodotti a base di carne ottenuti esclusivamente da carni o prodotti a base di carne di suini domestici.
Storico versioni
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