Art. 2

Campionamento delle carcasse

In vigore dal 10 ago 2015
Campionamento delle carcasse 1.   Si prelevano campioni dalle carcasse di suini domestici, nei mattatoi, nell'ambito degli esami post mortem secondo le modalità descritte qui di seguito: a) ogni anno sono sottoposte ad esame per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse di scrofe riproduttrici e verri riproduttori o almeno il 10 % delle carcasse di animali destinati alla macellazione provenienti da ciascuna azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione delle condizioni di stabulazione controllata; b) sono sottoposte ad esame sistematico per accertare la presenza di Trichine tutte le carcasse provenienti da aziende non ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata. Al fine di individuare la presenza di Trichine, in un laboratorio designato dall'autorità competente viene prelevato un campione da ciascuna carcassa, utilizzando uno dei seguenti metodi: a) metodo di rilevamento di riferimento di cui all'allegato I, capitolo I; o b) metodo di individuazione equivalente di cui all'allegato I, capitolo II. 2.   Le carcasse di equidi, cinghiali e altre specie animali d'allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell'ambito dell'esame post mortem. Viene prelevato un campione da ciascuna carcassa e viene esaminato conformemente a quanto disposto negli allegati I e III, in un laboratorio designato dall'autorità competente. 3.   In attesa dei risultati dell'esame per la rilevazione della presenza di Trichine, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall'operatore del settore alimentare, le carcasse di suini domestici e di equidi possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali. In deroga a quanto indicato nel primo comma e previa approvazione dell'autorità competente, le carcasse in questione possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che: a) la procedura sia seguita sotto il controllo dell'autorità competente; b) la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento; c) il laboratorio di sezionamento si trovi nel territorio dello Stato membro; d) in caso di risultati positivi tutte le parti siano dichiarate inadatte al consumo umano.
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