Art. 1

Definizioni

In vigore dal 10 ago 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) per «Trichina» si intende qualsiasi nematode appartenente alla specie del genere Trichinella; 2) per «condizioni di stabulazione controllata» si intende un tipo di allevamento nell'ambito del quale i suini sono sottoposti a titolo permanente a controlli da parte dell'operatore alimentare per quanto riguarda l'alimentazione e le condizioni di stabulazione; 3) per «comparto» si intende un gruppo di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Tutte le aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata in uno Stato membro possono essere considerate come un singolo comparto.
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