Art. 4

Esame destinato a individuare la presenza di Trichine e apposizione del bollo sanitario

In vigore dal 10 ago 2015
Esame destinato a individuare la presenza di Trichine e apposizione del bollo sanitario 1.   Le carcasse di cui all' o parti delle stesse, fatta eccezione per quelle di cui all', paragrafo 3, secondo comma, non possono lasciare i locali prima che il risultato dell'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine si riveli negativo. Analogamente, altre parti dell'animale destinate al consumo umano o animale, che contengono tessuto muscolare striato, non sono autorizzate a lasciare i locali prima che i risultati dell'esame destinato ad individuare la presenza di Trichine siano negativi. 2.   I rifiuti di origine animale e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e non contenenti muscoli striati possono lasciare i locali prima che siano disponibili i risultati destinati ad individuare la presenza di Trichine. Le autorità competenti possono tuttavia richiedere un esame per individuare la presenza di Trichine o un trattamento preventivo dei sottoprodotti di origine animale prima di autorizzarli a lasciare i locali. 3.   Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l'individuazione delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente approvata dall'autorità competente, oppure nel caso in cui si applichi la deroga di cui all', paragrafo 3, secondo comma, il bollo sanitario di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell'esame per l'individuazione delle Trichine.
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