Art. 5

Formazione

In vigore dal 10 ago 2015
Formazione Le autorità competenti dispongono che tutto il personale che partecipa all'esame dei campioni destinati ad individuare la presenza di Trichine sia adeguatamente formato e partecipi a: a) un programma di controllo della qualità delle analisi utilizzate per individuare la presenza di Trichine; b) una valutazione regolare delle procedure di valutazione, di registrazione e di analisi utilizzate nel laboratorio.
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